Come visto qualche tempo fa, il procedimento di separazione e divorzio può essere introdotto con domanda congiunta da entrambe i coniugi o in via giudiziale da solo uno di questi.
Ma cosa accade se una volta che è stato depositato il ricorso congiunto accade qualcosa per cui uno dei due coniugi non sia più intenzionato a proseguire su una strada consensuale?
Se il procedimento introdotto è quello di separazione, lo stesso non può subire una conversione da congiunto a giudiziale (mentre, invece, è possibile il contrario).
Se, invece, si tratta di un procedimento di divorzio, al termine del quale viene pronunciata una sentenza costitutiva, la giurisprudenza ha riconosciuto la possibilità che, anche in caso di revoca dell'assenso, il procedimento prosegua.
Come detto, infatti, la sentenza pronunciata al termine del divorzio ha natura costitutiva e l'accordo raggiunto tra le parti ha natura meramente ricognitiva rispetto alla sussistenza dei requisiti di legge.
Detto orientamento è stato ribadito dall'ordinanza Cass. Civ. 19348 del 07.07.2021, la quale ha stabilito che in caso di revoca dell'assenso in un procedimento congiunto la domanda non diventi improcedibile, ma il giudice deve invece valutare gli accordi assunti dalle parti e la sussistenza dei presupposti di legge e, quindi, pronunciare la cessazione degli effetti civili o lo scioglimento del matrimonio.
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