In queste ultime settimane, sono state numerose le telefonate per conoscere la corretta interpretazione dei provvedimenti che si stanno susseguendo in questi giorni, soprattutto in merito alla gestione dei figli minori in caso di genitori separati.
Infatti, due problemi insorgono in maniera prepotente: la gestione delle visite presso il genitore non collocatario e la corresponsione del mantenimeno in questo periodo di incertezza economica.
Dunque, procediamo con ordine.
In un primo momento, le linee guida governative individuavano quale stato di necessità lo spostamento del minore da un comune all'altro per poter rispettare il diritto di visita del genitore non collocatario.
Tuttavia, come indicato anche in un articolo precedente, ho sempre ritenuto poco opportuno, in questo momento, qualsivoglia spostamento, incentivando invece l'uso di strumenti di videochiamata.
Questa, a discapito delle linee guida governative, è peraltro l'interpretazione maggioritaria che circola tra i colleghi.
Si tratta di una forma di tutela per la salute del minore, che sicuramente è prevalente rispetto al diritto di visita del genitore.
Questo quadro interpretativo, che si era consolidato giusto pochi giorni fa anche grazie all'intervento di esponenti delle associazioni degli avvocati esperti in diritto di famiglia, è mutato nella giornata di ieri.
Infatti, il DPCM emesso il 22 marzo 2020 ha sostituito il requisito delle necessità con quello dell'urgenza.
Dunque, ad una prima lettura, appare evidente come sia venuto meno il requisito della necessità che giustificava il diritto di visita, avendo ristretto il campo alla mera urgenza.
Problema, peraltro, che si estende non solo al diritto di visita dei genitori separati ma anche ai nonni che fanno da baby sitter e vivono in un Comune diverso.
Nelle ultime ore si sta cercando di interpretare la norma proprio per questo ultimo caso: ad una prima lettura, l'urgenza potrebbe essere giustificata dall'impossibilità dei genitori di tenere i bambini e, ancor di più, di lasciarli in casa soli.
Il secondo aspetto, invece, riguarda la richiesta di sospensione del contributo di mantenimento.
Questo, infatti, non può essere sospeso unilateralmente, come già detto molte volte.
Nonostante le conseguenti difficoltà economiche che questo periodo sta portando, infatti, non potrà essere invocata un'assoluta impossibilità all'adempimento.
Buona norma sarebbe quella di trovare un accordo con l'ex coniuge per una riduzione, qualora non si riuscisse a far fronte, oppure presentare un'istanza al Giudice competente.
Questo, tuttavia, deve necessariamente avere quale requisito una modifica delle condizioni redittuali dell'istante.
Comments