Può accadere, e in fondo non è così infrequente, che allorquando si prende la decisione di porre fine all'unione matrimoniale, sussistano altri aspetti economici tra le parti da regolare.
Uno degli esempi più classici è il mutuo sottoscritto per l'acquisto della prima casa.
Occorre fare una distinzione: in un primo caso, l'ipotesi in cui il contratto sia sottoscritto da entrambe i coniugi e nel secondo qualora sia intestato ad uno solo.
Andiamo con ordine.
Nella prima ipotesi, le parti possono accordarsi (o possono chiedere al giudice di disporre, qualora manchi l'accordo) su chi manterrà l'obbligo.
Si tratta tuttavia di una disposizione tra le parti che non può essere opposta alla banca: ciò significa che se il coniuge che si era obbligtao risultasse inadempiente l'istituto di credito ben potrebbe agire anche verso l'altro coniuge.
Poniamo invece il caso in cui questo sia stato sottiscritto da un solo coniuge: l'obbligazione permarrà ovviamente in capo a quest'ultimo, non potendosi chiedere all'altro di contribuire.
E, tuttavia, ha un suo valore la questione affrontata dalla giurisprudenza.
In primis, se l'esistenza dell'obbligo di pagamento di una rata di un mutuo incida sul calcolo dell'assegno di mantenimento.
La giurisprudenza è piuttosto conforme (ex pluribus Cass. 20139 del 2013 e 24821 del 2016) nel sostenere che l'esborso sostenuto per la rata del mutuo debba essere tenuto in conto ai fini del calcolo dell'assegno di mantenimento.
Questo, a maggior ragione, se l'obbligato ha lasciato la casa famigliare e se in questa vivono i figli minori.
Recentemente, la Cassazione si è invece espressa su un caso analogo (n. 9686 del 2020) ove il coniuge obbligato aveva omesso il versamento del mantenimento non nei confronti dei figli ma dell'ex, continuando comunque a corrispondere la rata per il mutuo sottoscritto in costanza di unione.
Gli Ermellini hanno sentenziato che in questo caso l'obbligo di corresponsione è comunque assolto con l'adempimento ad una prestazione pronta e liquida, posto che la natura dell'assegno di mantenmento all'ex coniuge non ha natura alimentare come quello disposto per i figli e ben può operare questo meccanismo sostitutivo.
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