Sembra assurdo quanti problemi si pongano, durante e dopo la separazione, che mai sarebbero sorti in caso di prosecuzione dell'unione.
Vediamone, oggi, alcuni.
Partiamo dunque dal tema cerimonie.
Qualora al minore venga impartita un'educazione religiosa, e' fisiologico che questa preveda la celebrazione dei sacramenti e che a questi seguano, in maniera piu' o meno riservata, dei festeggiamenti.
Ma cosa succede se i genitori sono separati e, purtroppo, neppure in buoni rapporti? chi ha diritto a presenziare alla festa e chi a pagare?
Ovviamente, e' impensabile che il diritto intervenga a regolare una situazione in questo senso, in cui dovrebbe regnare il buon senso da ogni parte, ma proviamo a ragionare.
Quanto all'aspetto strettamente religioso, e' importante che alla funzione presenzino entrambe i genitori, che non dismetteranno mai questo ruolo.
Ai successivi festeggiamenti, per quanto difficile, occorre un dialogo che coinvolga i desideri del proprio figlio e, eventualmente, lasci in secondo piano nuovi compagni o compagne.
In ogni caso, quali che siano le soluzioni adottate, va ricordato che le spese per i festeggiamenti seguono il criterio delle spese straordinarie: vanno ripartite al 50% ma devono essere concordate e condivise tra le parti.
Stessa regola, magari in una dimensione piu' ridotta, seguono le spese relative alle feste di compleanno.
Uguali criteri sia riguardo il modo di comportarsi e rapportarsi, sia per quanto riguarda la ripartizione delle spese sostenute.
Da ultimo, e' bene parlare anche delle spese sostenute per le rette di istituti privati.
Qualora l'iscrizione intervenga quando i coniugi sono gia' separati e divorziati, nessun problema particolare se non la necessaria decisione congiunta di iscrivere il figlio ad un istituto privato, con le spese che ne conseguono.
Diversamente, il coniuge che in costanza di unione si era dichiarato favorevole all'istituto privato puo' poi tirarsi indietro?
La giurisprudenza afferma che cio' puo' avvenire, ma solo se il coniuge prova che le condizioni economiche sono mutate, per motivi esterni alla propria sfera decisionale, e che non sia piu' in grado di farvi fronte.
In mancanza di detto requisito, chi diede il proprio consenso all'iscrizione alla scuola privata non puo' in seguito farlo venire meno.
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