Nei rapporti tra genitori separati, sicuramente il tema delle spese straordinarie costituisce un importante terreno di scontro.
La ratio, già illustrata più volte in questa pagina, è semplice: vi sono spese extra rispetto al normale mantenimento che devono essere concordate tra i genitori.
Ciò non solo al fine di dividere l'esborso al 50%, ma anche per attuare il progetto educativo per i figli (perchè, va ricordato, in caso di separazione non viene mai meno la figura del genitore che che dovrebbero cooperare per educare i propri figli).
Accade, tuttavia, talvolta che l'opposizione al sostenimento di una spesa straordinaria appaia priva di una motivazione (quale che può essere, ad esempio, la sostenibilità economica piuttosto che l'opportunità in relazione all'età del figlio) e possa sembrare opposta solo per infastidire l'altro genitore.
Si è trovato ad assumere una decisione sul punto qualche mese fa il Tribunale di Lanciano che, con la sentenza n. 104 del 07.05.2020,
La sentenza di merito sancisce infatti che quando la spesa sia stata assunta nel maggiore interesse del figlio sussiste, a carico del coniuge non affidatario, un obbligo di rimborso, qualora non abbia tempestivamente addotto validi motivi di dissenso.
Il ragionamento effettuato dal giudice è evidente: quando il rapporto tra i genitori non consente il raggiungimento di un'intesa, occorre assicurare ancora la tutela del migliore interesse del minore e l'opposizione di un genitore non può paralizzare l'adozione di ogni iniziativa che riguardi un figlio minorenne, specie se di rilevante interesse, e neppure è necessario ritrovare l'intesa prima che l'iniziativa sia intrapresa, fermo restando che compete al giudice, ove ne sia richiesto, verificare se la scelta adottata corrisponde effettivamente all'interesse del minore.
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