Tristemente conosciuto per sanguinosi fatti di cronaca, il reato di stalking è entrato a far parte del nostro ordinamento piuttosto recentemente e, a differenza di quanto comunemente ritenuto, non tutela solo donne perseguitate al termine di una relazione amorosa.
La Legge 38/2009, infatti, ha introdotto il reato di atti persecutori, puniti con la pena della reclusione da 6 mesi a 5 anni.
Ma l'art. 612 bis c.p. rappresenta un vasto contenitore di condotte punibili e di tutele offerte.
La norma infatti punisce chi, in più episodi (la giurisprudenza ha stabilito che ne bastino 2), tenga una condotta minacciosa o molesta volta a: 1. cagionare uno stato d'ansia perdurante e perenne; 2. ingenerare un fondato timore per l'incolumità propria o di un prossimo congiunto o di una persona legata da una relazione affettiva; 3. costringere la vittima ad alterare le proprie abitudini di vita.
Sono previsti poi aumenti di pena se il fatto commesso da determinati soggetti, quale coniuge o persona legata da relazione affettiva stabile; nonchè se commessi in danno di minori, donne in stato di gravidanza, o persone con disabilità.
Lo spettro in cui opera il reato è molto ampio, pertanto, e va oltre il mero contesto conflittuale e morboso che si inscena al termine di una relazione amorosa, potendo trovare tutela ogni soggetto che si senta perseguitato in modo grave.
Il legislatore ha poi introdotto una serie di strumenti processuali e preprocessuali volti a rafforzare la tutela.
Il procedimento verrà instaurato solo previa presentazione di querela da parte della persona offesa: in questa ipotesi, il normale termine di tre mesi viene innalzato a sei mesi.
A differenza di quanto accade normalmente, poi, la querela potrà essere rimessa solo nanti il Giudice, che dovrà valutarne la mancanza di influenza da parte del denunciato.
E' stata poi introdotto un'ulteriore misura cautelare quale in divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa, che potrà trovare applicazione per qualsiasi fattispecie penale.
Fortemente legata al reato di atti persecutori è invece la misura introdotta dall'art. 8 Legge 38/2009.
L'ammonimento è infatti una procedura, di competenza del questore, cui la persona offesa può ricorrere prima di presentare la querela e che mira a far desistere lo stalker dalle proprie condotte.
La procedura può essere suddivisa in tre fasi: 1. In un primo momento, la vittima espone i fatti alle autorità ed avanza al Questore richiesta di ammonimento nei confronti dell'autore delle attività persecutorie; 2. Il Questore, ricevuta la richiesta, assume le informazioni opportune, anche attraverso la convocazione del presunto stalker e di sommari informatori; 3. Infine, valutata la fondatezza delle pretese della persona offesa, il Questore emetterà l'ammonimento, diffidando l'autore delle condotte a proseguire nelle stesse. L'ammonimento deve avere forma orale ed essere motivato, va redatto processo verbale, di cui verranno rilasciate copie al richiedente e all'ammonito.
La presenza della procedura di ammonimento comporta pesanti conseguenze dal punto di vista sanzionatorio: dal punto di amministrativo, potrà essere sospesa un'eventuale autorizzazione per la detenzione di armi e munizioni, qualora non rispetti l'invito, in sede penale andrà incontro ad un aumento di pena ed il delitto diverrò procedibile d'ufficio.
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