Qualche mese fa fece scalpore, complice anche un'informazione non proprio corretta da parte dei media, la notizia che la Cassazione avrebbe ridimensionato la portata del reato di violenza sessuale in caso la vittima sia ubriaca. Vediamo dunque di fare un po' di chiarezza. In primis, vogliamo ricordare che il reato di violenza sessuale punisce, contrariamente a quanto si può credere, ogni atto che vada ad incidere, ledere o molestare la sfera sessuale. Non va dunque inteso solamente come lo stupro, ma come ogni atto idoneo a ledere la sfera sessuale. Nel gennaio 2018 la Cassazione ha sancito che, qualora la vittima sia stordita da alcol o droghe, non possa operare la aggravante di cui all'art. 609 ter co. 1 n. 2 c.p. Cosa ben diversa, come vedremo, dal dire, come hanno ardito alcuni media, che si tratta di una violenza meno grave. La citata aggravante, infatti, prevede un aumento di pena per coloro che per compiere la violenza sessuale si avvalgono di armi o sostanze narcotiche. Lo stesso dettato della norma, dunque, ci mostra come l'aggravante sia prevista in ordine agli strumenti utilizzati dal soggetto attivo. La Cassazione, con la chiacchierata sentenza, rimarcava dunque che una simile aggravante non è idonea a portare un aggravamento di pena nel caso in cui la vittima sia stordita da diverse sostanze, a meno che non sia stato lo stesso imputato a porla in detto sostato tramite l'uso di narcotici o alcolici. Come si può facilmente evincere, la notizia come trapelata sui giornali è totalmenente fuorviante rispetto alla portata della sentenza in commento. Preme poi sottolineare come,ad onor del vero, lo stato di incoscienza o alterazione da sostanze ponga un velo di dubbio anche sulla validità di rapporti consenzienti. Applicando infatti rigidamente le norme, possiamo affermare che il reato di cui all'art. 609 bis c.p. si concretizzi ogni qualvolta non venga prestato un valido consenso al rapporto sessuale. Cosa che, talvolta, può non accadere in caso di alterazioni da bevande e sostanze. Un rapporto, dunque, apparentemente consenziente, potrebbe rivelarsi integrante il reato di violenza sessuale qualora una delle due parti sia in uno stato di alterazione tale da dubitare della sua capacità di prestare il consenso all'atto.
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